CAPITOLO 1
ORIGINE, INSEGNA E SCOPI DELL’ACCADEMIA
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ART. 1
ORIGINE
Sotto la protezione del Santo Giovanni Battista dall’umile ed onorata Congrega dei Rozzi, sorta circa l’anno 1500 per l’amicizia di dodici Virtuosi fondatori, ebbe principio ed origine in Siena la gloriosa Accademia, che, accresciuta e perpetuata nei secoli dallo zelo dei congregati e dal favore dei cittadini, porta oggi il titolo di Accademia dei Rozzi.
ART. 2
INSEGNA
L’Accademia ha per Impresa una suvera secca con quattro rami principali elevati e due cascanti e con al fusto avvolto un breve, nel quale sta il motto: “Chi qui soggiorna acquista quel che perde”; dalle radici sorge un polloncello verde e vivente.
ART. 3
SCOPI
L’Accademia cura gli studi relativi alle umane lettere, alle storiche discipline e alle arti, perpetuando le sue antiche e fiorenti tradizioni, anche in quanto concernenti il Teatro. Procura inoltre ai propri consociati l’ambiente migliore per amichevoli conversazioni e sane ricreazioni.
CAPITOLO II
COMPOSIZIONE DELL’ACCADEMIA
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ART. 4
CATEGORIE
L’Accademia è costituita dai Rozzi Accademici ai quali per antica tradizione è attribuito l’appellativo di Virtuosissimo e che formano il Corpo deliberante dell’Accademia stessa.
Sono previste altresì una categoria di Soci Ammessi e una categoria di Soci Aggregati la cui ammissione è disciplinata dal Regolamento.
Il numero dei Rozzi Accademici è indeterminato tra un minimo di 1/6 e un massimo di 1/5 dei Soci iscritti al Ruolo.
ART. 5
QUALIFICHE
Su proposta scritta di almeno sei Accademici, o su proposta deliberata dal Collegio degli Offiziali, possono essere nominati Accademici, con le modalità di cui all’art. 6, i cittadini italiani e non, che siano maggiorenni e che possano dare comunque un apporto all’attività dell’Accademia.
Su richiesta scritta e motivata di almeno trenta Rozzi Accademici, o anche di un minor numero, purché non inferiore a 1/5 degli iscritti al ruolo, o su proposta del Collegio degli Offiziali, può essere conferita la qualifica di Benemerito ai Rozzi Accademici che si siano resi meritevoli nei confronti dell’Accademia.
Tale qualifica è altresì attribuita agli Accademici che abbiano raggiunto un’anzianità di nomina di almeno otto lustri.
Su richiesta scritta e motivata di almeno trenta Rozzi Accademici, o anche di un minor numero, purché non inferiore a 1/5 degli iscritti in ruolo o su proposta del Collegio degli Offiziali, può essere conferita la qualifica di Rozzo Accademico Onorario a eminenti personalità delle lettere, delle arti e delle scienze, nonché a coloro che abbiano ben meritato della Patria, della Città di Siena e dell’Accademia.
ART. 6
VOTAZIONI
Le nomine a Rozzo Accademico di qualsiasi qualifica sono deliberate dal Corpo Accademico con la partecipazione di almeno i due quinti degli Accademici risultanti in Ruolo al giorno in cui verrà posta in votazione la singola nomina.
Saranno nominati coloro che avranno riportato non meno di due terzi di voti favorevoli del complessivo numero dei votanti.
Sono esonerati da tale procedura le nomine correlate agli automatismi di cui all’art. 5.
E’ inoltre facoltà del Collegio degli Offiziali nominare ogni anno non più di cinque Rozzi Accademici scegliendoli tra i Soci Ammessi che appartengono a questa categoria da almeno cinque anni e che nel tempo si siano resi particolarmente attivi nell’ambito dell’Accademia.
ART. 7
REQUISITI – REVOCA – DECADENZA
Non possono essere nominati Rozzi, di qualsiasi qualifica, coloro che non abbiano godimento dei diritti politici.
La nomina è revocata nei confronti di coloro che abbiano violata la legge dell’onore o abbiano leso gravemente il decoro o la fama dell’Accademia così come nei confronti di coloro che abbiano subito condanne non previste nel successivo quarto comma.
La revoca deve essere deliberata con le stesse modalità previste per le nomine a Rozzo.
Incorrono nella decadenza automatica, da dichiararsi dal Collegio degli Offiziali, i Rozzi nei cui confronti sia stata accertata la morosità nel pagamento delle quote sociali, ovvero la pronunzia di una sentenza definitiva di fallimento, d interdizione o di condanna per un delitto non colposo che comporti in concreto l’irrogazione di una pena – anche patteggiata – superiore ad un anno di reclusione; peraltro lo stesso Collegio degli Offiziali, ove accerti per le predette ipotesi l’esistenza di una sentenza anche non definitiva sarà tenuto ad emettere provvedimento di sospensione dei Rozzi e/o loro familiari dalla frequenza dell’Accademia, con le modalità previste dall’apposito regolamento.
I Rozzi qualunque sia la loro qualifica, sono impegnati ad accettare i provvedimenti adottati dagli organi dell’Accademia. Tali provvedimenti hanno piena e definitiva efficacia nei loro confronti e ogni azione tendente ad eludere tale impegno è già di per sé motivo di preclusione alla permanenza nell’ambito accademico.
ART. 8
TASSE ED ESENZIONI
L’entità delle tasse di ammissione e di frequenza da corrispondersi dai Rozzi Accademici e dai Soci Ammessi ed Aggregati è stabilita dal Corpo Accademico.
Sono esonerati dall’obbligo del pagamento delle tasse di ammissione e di frequenza i Rozzi Accademici Onorari e Benemeriti.
CAPITOLO III
ORGANI ACCADEMICI E LORO ATTRIBUZIONI
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ART. 9
Sono organi dell’Accademia:
il Corpo Accademico, del quale fanno parte i Rozzi Accademici, Benemeriti e Onorari;
il Collegio degli Offiziali composto dall’Arcirozzo, dal Vicario, da due Consiglieri, dal Conservatore della Legge, dal Provveditore, dal Bilanciere, dal Tesoriere e da due Cancellieri;
il Collegio dei Sindaci Revisori composto da n. 3 effettivi e 2 supplenti;
il Collegio dei Probiviri composto da n. 3 effettivi e n. 2 supplenti.
ART. 10
CORPO ACCADEMICO – ATTRIBUZIONI
Il Corpo Accademico approva gli annui bilanci preventivi e consuntivi ed ogni spesa non prevista nei bilanci o eccedente il relativo stanziamento.
Inoltre delibera circa:
l’organico del personale effettivo;
l’accettazione dei lasciti e doni, la compravendita di immobili e ogni altro provvedimento che importi variazione di carattere patrimoniale, la richiesta di prestiti, di fidi bancari, la concessione di garanzia, l’impiego di capitali ai fini istituzionali e gli affitti i durata superiore ai dodici anni;
le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio anche come convenuti;
la nomina dei Rozzi di qualunque categoria;
l’ammontare delle tasse accademiche;
la revoca dei Rozzi nei casi previsti al comma secondo dell’art. 7 e con le modalità di cui al comma terzo dello stesso art. 7;
l’accoglimento o meno delle dimissioni presentate dagli Accademici, dai componenti del Collegio degli Offiziali, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Collegio dei Probiviri;
le modificazioni dei presenti Capitoli con le modalità di cui al successivo art. 30;
i regolamenti interni per il funzionamento dell’Accademia e dei vari servizi, nonché le modificazioni che ravvisasse opportuno di introdurvi;
l) i programmi dell’attività Accademica
e del Teatro;
la nomina dei componenti del Collegio degli Offiziali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
la decadenza del Collegio degli Offiziali nel suo complesso per la mancata approvazione del bilancio consuntivo;
la eventuale mozione di sfiducia nei confronti del Collegio degli Offiziali. Tale mozione per essere posta all’ordine del giorno deve essere presentata in forma scritta da almeno dieci Rozzi Accademici.
ART. 11
COLLEGIO DEGLI OFFIZIALI – ATTRIBUZIONI
Appartiene al Collegio degli Offiziali:
vegliare il regolare funzionamento di tutti i servizi dell’Accademia, in relazione alle norme statutarie e regolamentari vigenti e dare esecuzione alle deliberazioni del Corpo Accademico;
predisporre i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e i programmi di massima dell’attività Accademica da sottoporre all’approvazione del Corpo Accademico;
determinare le modalità dei contratti deliberati in linea di massima dal Corpo Accademico;
proporre le modifiche da introdurre nei presenti capitoli con le modalità di cui all’art. 30;
predisporre i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche da sottoporre all’approvazione del Corpo Accademico;
adottare, nei casi di urgenza, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Corpo Accademico, con obbligo di demandare la ratifica alla sua prima adunanza;
nominare o licenziare il personale dell’Accademia ed adottare ogni altro provvedimento relativo ad esso;
disporre la concessione di congedi e aspettative al personale;
curare gli accertamenti e le riscossione delle entrate, come pure la conservazione dei capitali, provvedere alle spese in conformità delle corrispondenti voci di bilancio, deliberando ove occorra storni di fondi nell’ambito del bilancio preventivo;
prelevare dal fondo di riserva e introdurre eventuali nuove poste nel bilancio di previsione se ed in quanto deliberate dal Corpo Accademico;
adottare i provvedimenti di sospensione e di decadenza dalla nomina a Rozzo nei casi di cui all’art. 7 nonché sottoporre al Corpo Accademico la revoca di cui al 3° comma dello stesso articolo;
adottare qualsiasi provvedimento che non rientri nelle particolari competenze del Corpo Accademico.
ART. 12
ARCIROZZO – FUNZIONI
L’Arcirozzo, Signore dell’Accademia, ne incarna la dignità onorifica e la rappresenta legalmente nei rapporti con i terzi. Presiede le adunanze del Corpo Accademico e del Collegio degli Offiziali; promuove e dirige ogni attività ordinaria e straordinaria dell’Accademia.
Nei casi d’urgenza, quando lo ritenga utile e necessario, può adottare qualsiasi provvedimento, anche oltre i limiti delle sue statutarie attribuzioni, riferendone, a seconda delle rispettive competenze, al Corpo Accademico e al Collegio degli Offiziali nella loro prima adunanza.
In caso di vacanza, di assenza, o altro impedimento l’Arcirozzo è sostituito dal Vicario e in assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano per elezione e, a parità di elezione, per età.
ART. 13
VICARIO – CONSIGLIERI – COMPITI
Il Vicario e i Consiglieri collaborano con l’Arcirozzo nel governo dell’Accademia, lo assistono con il loro consiglio e con la loro attività.
ART. 14
CONSERVATORE DELLA LEGGE – COMPITI
Il Conservatore della Legge è l’Offiziale che cura particolarmente l’osservanza dei Capitoli e del regolamento dell’Accademia, è il consultore legale ed istruisce i procedimenti disciplinari da sottoporre al Collegio dei Probiviri.
ART. 15
PROVVEDITORE – COMPITI
Il Provveditore è l’Offiziale che cura particolarmente l’amministrazione dei beni dell’Accademia e ne disciplina l’impiego, in conformità del Bilancio Preventivo e secondo le direttive del Collegio degli Offiziali, per l’attuazione dei fini e delle iniziative dell’Accademia.
Deve tenere aggiornato l’inventario di cui all’art. 33
ART. 16
BILANCIERE – COMPITI
Il Bilanciere è l’Offiziale che tiene in buona forma i libri di amministrazione dell’Accademia e che esercita le varie attività contabili necessarie ed opportune per la regolare gestione finanziaria e patrimoniale dell’Accademia.
ART. 17
TESORIERE – COMPITI
Il Tesoriere è l’Offiziale depositario responsabile del numerario dell’Accademia; paga e riscuote con mandati del Bilanciere vistati dall’Arcirozzo e muniti del timbro dell’Accademia; tiene un esatto libro delle somme riscosse e delle somme pagate.
ART. 18
CANCELLIERI – COMPITI
I Cancellieri sono gli Offiziali che curano particolarmente l’esecuzione delle deliberazioni del Collegio degli Offiziali; eseguono tutto ciò che viene indicato dall’Arcirozzo e dal Conservatore della Legge; tengono annualmente aggiornato l’Albo dei Rozzi di qualunque categoria; assicurano il buon funzionamento della Segreteria.
ART. 19
INCARICHI PARTICOLARI
Particolari incarichi possono essere affidati dall’Arcirozzo o dal Collegio a singoli Offiziali oltre le normali attribuzioni oppure, in caso di particolare opportunità o necessità a singoli Rozzi. Tali incarichi, al pari di ogni ufficio accademico, sono sempre a titolo gratuito.
ART. 20
ASSENZE
In caso di assenza o di altro temporaneo impedimento del Conservatore della Legge, del Provveditore, del Bilanciere o del Tesoriere, le loro funzioni sono affidate dall’Arcirozzo ad altro Offiziale. In caso di particolare necessità il Collegio può affidare tali incarichi a singoli Rozzi Accademici informandone il Corpo Accademico alla prima adunanza.
ART. 21
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ove per qualsiasi motivo il Collegio degli Offiziali si trovi nella impossibilità di funzionare il Corpo Accademico nomina nel proprio seno una Commissione straordinaria di tre membri, la quale provvede alla ordinaria amministrazione ed indice le elezioni entro il termine stabilito dallo stesso Corpo Accademico.
ART. 22
CARICHE – DURATA – RINNOVO
L’Arcirozzo e il Vicario durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutiva, salva la possibilità di essere rieletti dopo un periodo di vacanza. Gli altri membri del Collegio degli Offiziali si rinnovano per metà ogni due anni. La scadenza dall’Ufficio nel primo biennio è determinata dalla sorte e, in seguito, dalla anzianità. Gli Offiziali scaduti, i quali siano stati confermati una volta, non possono essere ulteriormente nominati alla stessa carica se non dopo una vacanza di almeno un biennio.
I membri del Collegio venuti a scadenza restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei successori.
ART. 23
COLLEGIO DEGLI OFFIZIALI – ELEZIONI
L’Arcirozzo e il Vicario sono nominati, con decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, tra i Rozzi designati dal Corpo Accademico.
Gli altri componenti il Collegio degli offiziali sono eletti dal Corpo Accademico nel proprio seno.
La designazione dell’Arcirozzo e del Vicario e la elezione degli altri membri del Collegio degli Offiziali sono effettuate dal Corpo Accademico convocato in Assemblea elettorale con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
Se per taluna carica nessuno dei candidati riporti tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti entra in ballottaggio il Rozzo più anziano, tenendo conto anzitutto dell’anzianità di nomina e secondariamente dell’età.
Il ballottaggio ha luogo fra un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire.
A parità di voti è eletto il più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.
Le operazioni di ballottaggio sono disciplinate dalle disposizioni regolamentari.
ART. 24
COMPONENTI COLLEGIO DEGLI OFFIZIALI – SOSTITUZIONE
Ove taluna carica rimanga vacante prima della normale scadenza del titolare, il Corpo Accademico procede alla sostituzione con le modalità di cui al secondo capoverso e seguenti dell’art. 23; il nuovo eletto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto l’Offiziale sostituito, ed il periodo di sostituzione equivale ad un intero mandato.
ART. 25
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – COMPITI
Il Collegio dei Revisori è eletto dal Corpo Accademico nel proprio seno con le stesse norme e modalità stabilite per la nomina del Collegio degli Offiziali; i componenti restano in carica un quadriennio e possono essere rieletti per una sola volta.
Per l’espletamento del loro incarico i Revisori devono portare il loro esame sul bilancio consuntivo e su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi ad ogni gestione, riferendone per iscritto al Corpo Accademico.
ART. 26
COLLEGIO PROBIVIRI – COMPITI
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre Accademici, e due supplenti, è eletto dal Corpo Accademico con le stesse norme e modalità stabilite per la nomina dei componenti il Collegio degli Offiziali. I Probiviri durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva, salva la possibilità di essere rieletti dopo un periodo di vacanza.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di acquisire ogni elemento utile di conoscenza e giudizio atto ad approfondire i casi di volta in volta sottoposti dal Collegio degli Offiziali o dai singoli Rozzi.
Al termine della istruttoria deve esprimere per iscritto a maggioranza il proprio motivato parere al Collegio degli Offiziali per i provvedimenti del caso, nonché ai Rozzi che gli si siano rivolti.
In presenza della circostanza di cui all’art 21 il Collegio dei Probiviri dovrà procedere alla convocazione del Corpo Accademico in tempi brevi.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
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ART. 27
CORPO ACCADEMICO – CONVOCAZIONE – VALIDITA’
Le Assemblee del Corpo Accademico sono convocate per determinazione del Collegio degli Offiziali nell’epoca e con le norme stabilite dal Regolamento; sono altresì convocate su domanda contenente l’indicazione dell’oggetto da discutere sottoscritta da almeno un quinto dei Rozzi Accademici iscritti nel Ruolo, salvo quanto previsto dall’art. 36.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando è presente la metà degli Accademici iscritti in Ruolo; in seconda convocazione purché siano presenti almeno 10 Accademici oltre alla maggioranza dei componenti il Collegio degli Offiziali e salvo il maggior numero richiesto per speciali deliberazioni.
ART. 28
COLLEGIO DEGLI OFFIZIALI – CONVOCAZIONE – VALIDITA’
Le Adunanze del Collegio degli Offiziali sono convocate dall’Arcirozzo.
Per la validità delle Adunanze del Collegio degli Offiziali è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ivi compresi l’Arcirozzo o il Vicario.
ART. 29
ASSEMBLEE – VOTAZIONI – VALIDITA’
Le votazioni hanno luogo in forma palese o per scrutinio segreto; quest’ultima forma è obbligatoria per le votazioni concernenti persone.
Sono approvate le proposte che riportano la maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze diverse di volta in volta previste dai rispettivi articoli.
ART. 30
RIFORME ISTITUZIONALI – MODALITA’
Le proposte di riforma dei presenti Capitoli debbono essere deliberate dal Corpo Accademico con la partecipazione di almeno un terzo dei Rozzi Accademici e con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Ove nell’adunanza in cui è presentata la proposta, ed eventualmente in altra successiva, non si abbia la partecipazione come sopra richiesta, la votazione dovrà effettuarsi attraverso una votazione mediante scheda predisposta dal Collegio degli Offiziali, secondo le modalità previste nel Regolamento.
Nessuna proposta di modificazione o riforma può essere posta all’ordine del giorno se non è presentata dal Collegio degli Offiziali o richiesta per scritto da almeno un quinto dei Rozzi Accademici.
Le modifiche, regolarmente approvate, saranno comunicate al competente Ministero.
CAPITOLO V
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO
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ART. 31
DECORRENZA DELL’ANNO ACCADEMICO FINANZIARIO
L’anno accademico e l’anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre.
ART. 32
ARCHIVIO
La tenuta e la conservazione dell’Archivio dell’Accademia è affidata preferibilmente a un Rozzo Accademico, designato dal Collegio degli Offiziali il quale assume la qualifica di Archivista.
L’Archivista resta in carica un quadriennio e può essere confermato anche più volte.
ART. 33
INVENTARIO
Tutti i beni di qualsiasi specie, appartenenti all’Accademia, devono essere inventariati.
ART. 34
CASSA
Le disponibilità di cassa eccedenti il normale fabbisogno, debbono, salvo particolari esigenze motivate, essere depositate presso un istituto di credito da designarsi dal Collegio degli Offiziali e così pure ogni altro valore di pertinenza dell’Accademia.
CAPITOLO VI
TEATRO
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ART. 35
Il Teatro dei Rozzi di proprietà dell’Accademia è destinato a spettacoli organizzati al fine di promuovere l’incremento dell’arte e la diffusione della cultura.
CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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ART. 36
ACCADEMIA – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Accademia può essere proposto dal Collegio degli Offiziali ovvero da almeno 50 Rozzi Accademici, che rappresentino almeno un quarto degli iscritti in ruolo; e dovrà essere deliberato dal Corpo Accademico mediante due successive votazioni, da effettuarsi in adunanze appositamente convocate a non meno di trenta giorni di distanza l’una dall’altra.
In entrambe le votazioni l’Assemblea si intenderà regolarmente costituita solo con l’intervento di almeno tre quarti dei Rozzi Accademici e la deliberazione dovrà essere approvata da almeno i tre quarti dei presenti.
ART. 37
DESTINAZIONE PATRIMONIO
Ove avvenisse lo scioglimento dell’Accademia, il suo patrimonio dovrà essere destinato per fini di pubblico interesse nella città di Siena nei modi da stabilirsi dal Corpo Accademico.
ART. 38
REGOLAMENTO
Con regolamento, da approvarsi dal Corpo Accademico, saranno stabilite le norme per la esecuzione dei presenti Capitoli e quelle relative al funzionamento dei vari servizi dell’Accademia.